Chiunque intenderà impugnare provvedimenti emessi da Equitalia o altro agente della riscossione - ad esempio per cartelle esattoriali (o di pagamento), un preavviso di fermo amministrativo, ecc. -, dovrà preventivamente presentare un'istanza di mediazione tributaria, o reclamo, che diventa condizione di procedibilità della eventuale e successiva azione giudiziaria. E questo indipendentemente che si tratti di vizi di merito (tipici cioè della cartella) oppure vizi propri dell'atto (il provvedimento presupposto emesso cioè dall'ente impositore): in ogni caso andrà prima esperita la mediazione.
La mediazione sarà interamente gratuita per tutti i soggetti che, nel corrispondente giudizio, hanno diritto all’ammissione al gratuito patrocinio. Per i restanti casi è prevista la forfettizzazione e abbattimento dei costi della mediazione, in particolare di quella obbligatoria, attraverso la previsione di un importo contenuto, comprensivo delle spese di avvio, per l’incontro preliminare.
La mediazione avrà una durata di massimo tre mesi invece di quattro. Decorso tale termine, il processo potrà essere iniziato o proseguito.
Quando, all’esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a mille euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10 mila euro; di 200 euro, per le liti di valore sino a 50 mila euro; di 250 euro, per le liti di valore superiore. E chi non partecipa alla mediazione paga una somma pari al contributo unificato per la lite.